(Pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n.
  33/Sez. Gen. del 13 agosto 2020, Numero Straordinario n. 2). 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Visto l'art. 53, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente   della
provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
giunta; 
  Visto l'art. 54, comma 1, numero  1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  670  del  1972,  secondo  il  quale  la  giunta
provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione
delle leggi provinciali; 
  Vista la legge provinciale  23  marzo  2020,  n.  2,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici; 
  Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1132 di  data  7
agosto 2020 di approvazione del regolamento in oggetto; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni dell'art.  24-bis  del  decreto  del  Presidente  della
  provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e di disposizioni connesse. 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 24-bis del decreto  del  Presidente  della
provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: «Nei  casi  di  affidamento
diretto, il responsabile del  procedimento  seleziona  tre  operatori
economici con le modalita' previste dall'art.  25-bis.  L'affidatario
e'  individuato  mediante  sorteggio  tra  gli  operatori   economici
selezionati. Il sorteggio e' effettuato con strumenti automatici,  se
disponibili.»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Nei   casi   di
affidamento  diretto,  il  responsabile  del  procedimento  individua
l'affidatario con le modalita' previste dall'art. 25-bis del medesimo
decreto e nel rispetto di  quanto  previsto  dall'art.  19-ter  della
legge provinciale di recepimento delle direttive europee  in  materia
di contratti pubblici 2016.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 24-bis del  decreto  del  Presidente  della
provincia n. 9-84/Leg del 2012 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Ferma  restando  la  possibilita'  per  il  responsabile  del
procedimento, se lo ritiene necessario, di  derogarvi  motivatamente,
costituiscono riferimento per la congruita' del ribasso  offerto,  le
seguenti  percentuali  di  ribasso  o  la  loro   media   pesata   se
l'affidamento ha ad oggetto opere appartenenti a piu' di un tipologia
di opera: 
      a) per le opere "edilizia - strutture impianti": ribasso minimo
10 per cento, ribasso massimo 20 per cento; 
      b) per le  opere  "geologia":  ribasso  minimo  15  per  cento,
ribasso massimo 25 per cento; 
      c) per  le  opere  "mobilita'  -  idraulica  -  informazione  -
paesaggio -  urbanistica":  ribasso  minimo  20  per  cento,  ribasso
massimo 30 per cento; 
      d) per le opere "coordinamento sicurezza":  ribasso  minimo  25
per cento, ribasso massimo 35 per cento.». 
  3. Il comma 3 dell'art. 24-bis del  decreto  del  Presidente  della
provincia n. 9-84/Leg del 2012 e' abrogato.