(Pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33/Sez. Gen. del 13 agosto 2020, Numero Straordinario n. 2). IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali; Vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1132 di data 7 agosto 2020 di approvazione del regolamento in oggetto; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modificazioni dell'art. 24-bis del decreto del Presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e di disposizioni connesse. 1. Nel comma 1 dell'art. 24-bis del decreto del Presidente della provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: «Nei casi di affidamento diretto, il responsabile del procedimento seleziona tre operatori economici con le modalita' previste dall'art. 25-bis. L'affidatario e' individuato mediante sorteggio tra gli operatori economici selezionati. Il sorteggio e' effettuato con strumenti automatici, se disponibili.» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di affidamento diretto, il responsabile del procedimento individua l'affidatario con le modalita' previste dall'art. 25-bis del medesimo decreto e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19-ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.». 2. Il comma 2 dell'art. 24-bis del decreto del Presidente della provincia n. 9-84/Leg del 2012 e' sostituito dal seguente: «2. Ferma restando la possibilita' per il responsabile del procedimento, se lo ritiene necessario, di derogarvi motivatamente, costituiscono riferimento per la congruita' del ribasso offerto, le seguenti percentuali di ribasso o la loro media pesata se l'affidamento ha ad oggetto opere appartenenti a piu' di un tipologia di opera: a) per le opere "edilizia - strutture impianti": ribasso minimo 10 per cento, ribasso massimo 20 per cento; b) per le opere "geologia": ribasso minimo 15 per cento, ribasso massimo 25 per cento; c) per le opere "mobilita' - idraulica - informazione - paesaggio - urbanistica": ribasso minimo 20 per cento, ribasso massimo 30 per cento; d) per le opere "coordinamento sicurezza": ribasso minimo 25 per cento, ribasso massimo 35 per cento.». 3. Il comma 3 dell'art. 24-bis del decreto del Presidente della provincia n. 9-84/Leg del 2012 e' abrogato.